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CULTO DEL CORPO E BIOETICA DEI TRAPIANTI NELL’ISLAM

Intervista a Francesca Romana Romani
Sezione di Storia della Medicina, Dipartimento di Medicina Sperimentale,
I Facoltà di Medicina e Chirurgia, “Sapienza” Università di Roma

Per cercare di comprendere il significato e le eventuali problematiche bioetiche relative alla pratica dei trapianti in Italia in rapporto alla cultura islamica, può spiegare le origini da parte dei musulmani di un atteggiamento almeno apparentemente ostile nei confronti dei trapianti?
Nella cultura islamica il corpo è assoluta proprietà di Dio - donde discende lo status privilegiato del medico, in quanto preservatore della Sua creatura, - cui deve tornare dopo la morte in attesa della resurrezione, verità indiscussa per tutti i musulmani. Da questo principio fondamentale deriva il divieto per l’uomo di disporre del proprio corpo, né di una sua parte, visto che gli è concesso da Dio come proprietà temporanea: l’uomo ne è mero custode, lo detiene in usufrutto gratuito con una sorta di patto (amana) stabilito col Creatore, con l’obbligo di non mortificarlo, di mantenerlo integro e nelle migliori condizioni, come si conviene ai beni avuti in prestito. Per cui, ogni intervento sul corpo è giuridicamente illegittimo: il suicidio è condannato non su basi etiche, ma perché chi lo compie danneggia un bene che non gli appartiene; la cremazione è proibita perché altera la creazione di Dio, lo stesso avviene per la manipolazione del cadavere.

Esiste nel mondo arabo-islamico in merito alla pratica dei trapianti un dibattito bioetico?
Il dibattito bioetico attuale, in specie riguardo alla pratica dei trapianti d’organo, assume una rilevanza peculiare nell’ambito del mondo arabo-islamico, in ragione del fatto che i principi che ispirano l’etica medica attingono direttamente al diritto islamico medievale (fiqh), che esamina anche problemi del tutto inediti, nella fattispecie la chirurgia dei trapianti, alla luce delle sue fonti: Corano, Tradizione (sunna) — l’insieme dei detti e fatti attribuiti al profeta Muhammad, definitivamente raccolti e codificati entro il secolo IX, — consenso dei dotti (igma’) e ragionamento analogico (qiyas): quest’ultima fonte è utilizzata dai giuristi per adattare il granitico sistema normativo islamico, cristallizzato in un sempiterno medioevo del diritto, all’esigenza di legittimazione che una nuova pratica medica pone, mediante procedimenti deduttivi che rintracciando un precedente nelle fonti, anche remoto, giustificano una pratica inedita.

E' corretto affermare che nell’Islam la chirurgia dei trapianti sarebbe, in linea di principio, proibita?
In linea di principio si. In ragione dell’assoluta sacralità del corpo umano, la cui integrità non dovrebbe essere violata: per legittimarla ci si appella a due principi giuridici, il principio di necessità (darura) — per il quale vale “la scelta del minore fra due mali”, soprattutto quando sia in gioco la salvezza di una vita, per cui “la necessità fa eccezione alla regola e rende lecito ciò che altrimenti sarebbe vietato” — e il principio del beneficio pubblico (istislah o maslaha), che sancisce l’indiscussa priorità dell’interesse della comunità rispetto all’interesse del singolo, per cui Dio cede i suoi diritti sul corpo in nome del supremo ideale di pubblica utilità: il trapianto lede il singolo ma benefica la comunità, questa priorità riflette il principio coranico, di matrice ebraica, per cui “salvare la vita di un uomo equivale a salvare l’umanità intera”.
Il dibattito sulla liceità dei trapianti, dato che l’etica medica è gemmazione del diritto, affronta temi quali morte cerebrale e donazione come mere questioni giuridiche: la discussione fra medici e giuristi fa ancora oggi riferimento a diatribe medievali sul rapporto fra anima immortale e corpo mortale, e si è giunti a identificare la morte cerebrale nel momento, di difficile precisazione, del distacco dell’anima dal corpo. La donazione di organi viene assimilata a un negozio giuridico, e in base al principio tradizionale che “quel che si può donare si può anche vendere” la vendita di organi è equiparata a qualsiasi altro commercio e considerata financo lecita dal diritto islamico, anche se le legislazioni di molti paesi hanno recepito il divieto di compravendita che sembra riflettere un processo di “occidentalizzazione” che privilegia una concezione spirituale e basata su principi, più “cristiana” di religione: si è avuto nell’Islam una sorta di passaggio dall’ordine della Legge all’ordine della morale e del valore. Questa riflessione giuridica, nonostante pareri discordi — ogni giurista ha titolo a esprimere la propria opinione — ha condotto alla generale accettazione dei principali presupposti etici della trapiantologia.

E' quindi possibile aggirare il problema?
La disamina dei più aggiornati dati disponibili in merito ai trapianti nei paesi arabi e islamici mostra livelli di successo paragonabili a quelli registrati nei paesi occidentali, grazie anche all’impiego diffuso di canali di formazione europei e nordamericani. Esiste ancora un netto squilibrio a favore della donazione da vivente, non tanto per ostacoli di tipo religioso (visto che la quasi totalità dei giuristi si sono espressi a favore della donazione cadaverica), ma per difficoltà di ordine culturale, legate a timori di violazione dell’integrità del corpo: molti autori di studi condotti in questi paesi rilevano la necessità di un’ampia opera informativa per far comprendere al pubblico, ma anche allo stesso personale sanitario, i vantaggi sociali derivanti dalla donazione di organi e la loro perfetta compatibilità con i principi etici islamici.
Questo aspetto è di particolare rilevanza anche per i paesi occidentali, e l’Italia in particolare: il gran numero di immigrati provenienti da paesi islamici, in alcuni casi già di seconda o terza generazione, rende necessaria un’adeguata formazione del personale medico e infermieristico per consentire un approccio culturalmente corretto nei confronti dei pazienti e dei potenziali donatori di religione o cultura islamica. L’esperienza di paesi di più antica immigrazione (Regno Unito, Canada) dimostra che una scelta appropriata e ben pianificata delle modalità di comunicazione sul piano dei codici linguistici e culturali — ma anche delle disposizioni pratiche, ad esempio il rispetto dei riti islamici della morte e della sepoltura — può dare risultati notevoli nel superamento di resistenze culturali che atteggiamenti indifferenti rischiano invece di cementare.

Michela Maggiani

 

 
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