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Rinnovo patenti, cosa cambia per gli ultraottantenni

patenteIl 9 febbraio scorso è stato approvato il Decreto Legge n. 5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. L’articolo 11 è di particolare interesse per chi vuole conoscere le nuove modalità previste per il rinnovo della patente di guida. In particolare, le persone ultraottantenni potranno rivolgersi, oltre che alle Commissioni mediche locali, alle strutture di Medicina legale presenti sul territorio delle singole ASL o ai Medici militari, che disporranno gli accertamenti necessari.

Si riporta di seguito la trascrizione integrale dell’Articolo 11, che contiene indicazioni che vanno oltre il tema specifico del rinnovo della patente per ultraottantenni.

Semplificazioni in materia  di circolazione  stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del  servizio  informazioni  sul  traffico,"bollino blu" e apparecchi di controllo della velocità.

1. Al decreto legislativo 30 aprile  1992, n.  285,  e  successive modificazioni, recante "Nuovo Codice  della  strada",  e  di  seguito denominato  "Codice  della  strada",  sono  apportate   le   seguenti modificazioni:

    a) all’articolo 115, l’abrogazione  del  comma  2-bis,  disposta dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  è anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto;

    b) all'articolo 119, comma 4,  l'alinea è sostituito   dal seguente: "4. L'accertamento dei requisiti psichici e  fisici  è effettuato da commissioni mediche locali, costituite  dai  competenti organi regionali ovvero  dalle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano che provvedono  altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:";

    c) all’articolo 119,  comma  4,  la  lettera  b-bis),  inserita dall’articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  è soppressa;

    d) all'articolo 122, comma 2, l’ultimo periodo è soppresso;

    e) all'articolo 126, comma  6, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59,  le  parole:  ",  previa  verifica della  sussistenza  dei  requisiti  fisici e psichici  presso una commissione medica locale,  ai  sensi  dell'articolo  119,  comma  4, lettera b-bis " sono soppresse.

  2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo  28  del  decreto legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  la   disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto legislativo entra in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto.

  3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011,  n.  59,  fermo  restando quanto previsto dall'articolo 115, comma  2,  del  Codice  della  strada,  i titolari di certificato  di  idoneità  alla  guida  del  ciclomotore ovvero di patente di guida, al compimento  dell'ottantesimo  anno  di età, rinnovano la validità dei predetti titoli abilitativi ogni due anni.

  4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  provvede  a  modificare  l’articolo  330  del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n.

495, in conformità alle modifiche introdotte dalla lettera  a)  del comma 1.

  5. All’articolo 7,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:

    a) alla lettera b), le parole: "in aggiunta a quelli festivi;” sono sostituite dalle seguenti: "in aggiunta  a  quelli  festivi,  da individuarsi  in  modo  da  contemperare  le  esigenze  di  sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla  attività  di  autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso.";

    b) la lettera c) è soppressa.".

  6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009, sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di  formazione preliminare per l'esame di idoneità  professionale le persone  che hanno  assolto  all'obbligo  scolastico  e  superato  un   corso   di istruzione secondaria di secondo grado; sono  dispensate  dall'esame per la dimostrazione  dell'idoneità  professionale  le  persone  che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa,  l'attività  in una o più imprese di trasporto  italiane  o  comunitarie  da  almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano  in  attività  alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano fermi i corsi di formazione previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009.

  7. Il centro di  coordinamento  delle  informazioni  sul  traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di  cui  all'articolo  73 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi dell'articolo 30, del decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  i  servizi  di produzione, distribuzione e trasmissione, sul  canale  radiofonico  e televisivo, delle  informazioni  sul  traffico  e  sulla  viabilità, nonché ogni altro servizio utile al proprio  funzionamento,  qualora da detto affidamento derivi un minor  onere  per  il  bilancio  dello Stato.

  8.  A  decorrere  dall'anno  2012  il  controllo  obbligatorio  dei dispositivi  di  combustione  e  scarico  degli  autoveicoli  e   dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento  della  revisione obbligatoria periodica del mezzo.

  9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal regolamento (CEE) n.  3821/85,  e  successive modificazioni,  sono  controllati  ogni  due  anni   dalle   officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi.  L'attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  10. All'articolo 10 del  decreto-legge  6  febbraio  1987,  n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  marzo  1987,  n.  132, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) i commi 1 e 4 sono abrogati;

    b) al comma 2, dopo le parole: "Le  officine"  sono  inserite  le seguenti: "autorizzate alla riparazione dei tachigrafi" e le  parole: "di cui al comma 1" sono soppresse.

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